Compensi sportivi e collaborazioni amministrativo-gestionali

Come distinguere ruoli, incarichi, compensi e responsabilità in ASD e SSD

Dal 1° luglio 2023, la riforma del lavoro sportivo ha cambiato in modo sostanziale il modo in cui ASD e SSD devono inquadrare chi presta attività all’interno dell’organizzazione. Non è più sufficiente chiamare ogni pagamento “compenso sportivo”: conta la natura concreta dell’incarico, il modo in cui si svolge e il ruolo effettivamente ricoperto.

Una corretta classificazione tutela l’ente, chi collabora e gli amministratori da errori contributivi, fiscali e giuslavoristici.

La prima domanda: qual è l’attività realmente svolta?

Per scegliere il corretto inquadramento non basta il titolo assegnato alla persona. Occorre verificare, nella pratica, quali attività svolga, con quale continuità, autonomia, orario e responsabilità.

In una ASD o SSD possono convivere figure diverse:

  • lavoratori sportivi;

  • collaboratori amministrativo-gestionali;

  • volontari;

  • professionisti esterni;

  • dipendenti con mansioni ordinarie, come custodi, addetti alle pulizie o alla segreteria con vincoli organizzativi rilevanti;

  • componenti degli organi sociali.

Ogni categoria segue regole differenti. Applicare automaticamente a tutti la disciplina del lavoro sportivo è uno degli errori più frequenti.

Chi è il lavoratore sportivo?

È lavoratore sportivo chi, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva: ad esempio atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico, direttore di gara e altre figure previste dai regolamenti tecnici dell’organismo sportivo di affiliazione.

Il punto decisivo è il collegamento diretto con l’attività sportiva. Un istruttore che conduce corsi, un allenatore che prepara una squadra o un direttore tecnico che coordina l’area sportiva rientrano normalmente in questo ambito.

Nel dilettantismo, quando ricorrono i presupposti concreti, il rapporto può essere organizzato anche come collaborazione coordinata e continuativa. Per le prestazioni fino a 24 ore settimanali — escludendo il tempo dedicato alle manifestazioni sportive — opera una presunzione di co.co.co., salvo prova contraria.

La collaborazione amministrativo-gestionale

Il collaboratore amministrativo-gestionale non è, tecnicamente, un lavoratore sportivo. Svolge attività indispensabili alla vita organizzativa dell’ASD o SSD, ma non direttamente connesse alla prestazione sportiva.

Rientrano in questa area, a seconda delle attività effettive, incarichi quali:

  • segreteria organizzativa;

  • gestione delle iscrizioni e dei tesseramenti;

  • predisposizione di documenti e archivi;

  • rapporti informativi con soci, famiglie e atleti;

  • supporto amministrativo interno;

  • gestione operativa di calendari, convocazioni e comunicazioni;

  • attività di front office e supporto alla struttura.

Anche per queste collaborazioni può essere utilizzata una co.co.co., ma solo se la prestazione è davvero coordinata e autonoma. Se invece la persona è inserita stabilmente nell’organizzazione, rispetta orari rigidi, riceve direttive quotidiane e opera con modalità tipiche del lavoro dipendente, occorre valutare un diverso inquadramento.

La forma contrattuale non può quindi essere scelta soltanto per convenienza: deve descrivere fedelmente la realtà.

Attenzione ai professionisti iscritti ad albi

Un commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro o un altro professionista ordinistico che presta la propria opera per ASD o SSD non diventa collaboratore amministrativo-gestionale solo perché lavora per un ente sportivo.

Quando l’attività rientra in una professione esercitata con iscrizione a un albo o elenco professionale, il rapporto va normalmente gestito come prestazione professionale, con partita IVA e fattura, secondo le regole ordinarie applicabili.

La distinzione evita sovrapposizioni improprie e riduce il rischio di contestazioni.

Volontario o collaboratore retribuito?

Il volontariato è gratuito. Il volontario può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa e dall’ente, ma non una retribuzione mascherata da rimborso.

Una persona che riceve un compenso periodico per un’attività programmata e continuativa non dovrebbe essere qualificata come volontaria. L’etichetta non prevale mai sui fatti.

È essenziale separare con chiarezza:

  • il volontario, che opera senza remunerazione;

  • il collaboratore, che riceve un corrispettivo per un incarico;

  • il professionista esterno, che svolge una prestazione professionale;

  • il dipendente, inserito nell’organizzazione con vincoli tipici della subordinazione.

Compensi: non esiste più una categoria indistinta

La riforma ha superato il vecchio utilizzo generalizzato dei “compensi sportivi” come redditi diversi. Oggi il compenso deve essere collegato a un rapporto correttamente qualificato.

Per lavoratori sportivi e collaborazioni amministrativo-gestionali nel dilettantismo trovano applicazione regole specifiche fiscali e previdenziali, comprese soglie e semplificazioni previste dalla legge. In particolare, il trattamento fiscale e contributivo deve essere valutato considerando il totale dei compensi percepiti dal collaboratore, anche quando provengono da più enti sportivi.

La soglia non è una “zona franca” che consente di ignorare il rapporto: incarico, contratto, pagamenti tracciabili, comunicazioni e adempimenti devono essere comunque gestiti correttamente.

Responsabilità di presidente e consiglio direttivo

La responsabilità di un corretto inquadramento ricade sull’ente e, sul piano operativo e decisionale, sui suoi organi amministrativi.

Presidente e consiglio direttivo devono poter dimostrare che ogni rapporto è stato valutato e formalizzato in modo coerente.

Una buona gestione prevede:

  1. una delibera o un atto interno che autorizzi l’incarico;

  2. una descrizione scritta delle mansioni;

  3. un contratto coerente con l’attività svolta;

  4. compensi proporzionati, tracciabili e deliberati;

  5. la gestione di comunicazioni, libro unico, contributi e altri adempimenti quando dovuti;

  6. la verifica dell’eventuale conflitto di interessi, soprattutto se l’incarico riguarda amministratori, soci o familiari.

Particolare attenzione va dedicata ai doppi ruoli.

Un componente del direttivo può anche svolgere un’attività retribuita, ma l’incarico deve essere reale, distinto dalla funzione associativa, adeguatamente deliberato e documentato.

Non può rappresentare un compenso generico per il semplice ruolo di amministratore o socio.

Una regola pratica per orientarsi

Prima di pagare una persona, l’ASD o SSD dovrebbe chiedersi:

Questa attività serve direttamente a far svolgere lo sport, supporta l’amministrazione dell’ente, è volontariato, è una professione esterna oppure ha caratteristiche da lavoro dipendente?

Da questa risposta discendono contratto, trattamento fiscale e contributivo, obblighi organizzativi e responsabilità.

La riforma non richiede solo nuovi adempimenti: richiede soprattutto maggiore coerenza tra attività effettiva, inquadramento e documentazione. Una mappa chiara dei ruoli protegge l’associazione o la società e valorizza il lavoro di chi rende possibile, ogni giorno, l’attività sportiva.

Nota: il presente contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale sul singolo caso. Per incarichi, compensi e adempimenti è opportuno confrontarsi con un consulente del lavoro o commercialista esperto di enti sportivi.